Cos’è l’usabilità
dei siti Internet
Secondo la definizione data dalla norma ISO
9241, l'usabilità è il "grado
in cui un prodotto può essere usato da particolari
utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza
e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso.
Cos’è l’accessibilità dei
siti Internet
L’accessibilità è la possibilità
di rendere fruibili via web i contenuti dei siti ad utenti
disabili o con dotazioni tecnologiche ristrette.
Legge sull’accessibilità e dintorni
Roma 21/1/2004 – E’ stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la legge sull’accessibilità,
una delle più interessanti tra quelle promosse in questa
legislatura in materia di internet e dintorni.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",
ha come finalità il riconoscimento del diritto
di ciascun individuo di accedere a tutte le fonti informative
e rende obbligatorio che tale accesso sia garantito
dalla pubblica amministrazione e dagli enti
di pubblica utilità, comprese scuole e biblioteche,
per quanto riguarda le pagine web e gli altri servizi informatici
e telematici forniti ai cittadini.
I punti salienti della legge riguardano l'obbligo per la
PA e gli altri soggetti di interesse pubblico di dotarsi di
infrastrutture informative e di servizio accessibili ma anche
la sollecitazione affinché anche i siti e i servizi
privati siano accessibili secondo lo spirito della legge.
Entro novanta giorni ci sarà l'emanazione di un regolamento
che definirà criteri e principi operativi e organizzativi
generali per l'accessibilità, i controlli esercitabili
sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità
dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche
e le modalità dei "coMediabrainntrolli su richiesta"
relativi ad amministrazioni specifiche.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale precede di pochi
giorni la definitiva entrata in vigore della legge che impone
l'accessibilità dei siti e dei servizi informatici
della PA. Entro 90 giorni sarà definito il regolamento
attuativo
LEGGE 9 gennaio 2004, n.4
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici
Art. 1. (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso
gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio
di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona
disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio,
di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi
informatici.
Art. 3. (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti
pubblici economici, alle aziende private concessionarie di
servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali,
agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi
per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici
destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali,
per disposizione di legge, non possono fare parte persone
disabili.
Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo
di preferenza a parità di ogni altra condizione nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione
del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti
di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni
o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente
motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono
stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto
che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati,
a pena di nullità, alle disposizioni della presente
legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità,
con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati
per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo
da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per
la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata
alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e software
e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità,
anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente
svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12
marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del
comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e
formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche
prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale
degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni
disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio.
Art. 6. (Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità
dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui puo' essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente
ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso
del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui puo' essere verificato il permanere
del requisito stesso.
Art. 7. (Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente
legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali
delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere
rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui
all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per
l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla
presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati
al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive
e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione
di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili
delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati
di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di
ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita
indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità,
lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di
disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia
di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori
economici e fornitori di hardware e software, anche per la
proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per i beni e le attività
culturali, iniziative per favorire l'accessibilità
alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti
di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni
delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni
sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilità
alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli
obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni
nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l'introduzione
delle problematiche relative all'accessibilità nei
programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni
della presente legge.
Art. 8. (Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei
corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività
per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti
di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16
gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a
carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità
e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è
effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi
di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
Art. 9. (Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità
penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10. (Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali
per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno
reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie
applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo
3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità e di produttori di hardware
e software e previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 11. (Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto
dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità
dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione
assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12. (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull'accessibilità dell'Unione europea, nonchè
nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo
conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati,
anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento
delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
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